A partire dalla Legge Finanziaria del 2006, lo Stato ha stabilito di destinare – a titolo sperimentale – in base alla scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno di particolari enti no profit, di finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria.
Il cinque per mille è una forma di finanziamento che non comporta oneri aggiuntivi al contribuente, dal momento che questi, tramite la compilazione dell’apposita sezione nella dichiarazione dei redditi, sceglie semplicemente la destinazione di una quota della propria IRPEF.
Il 5 per mille e il principio di sussidiarietà
Il cinque per 1000 è una forma di finanziamento da parte dello Stato al cosiddetto “terzo settore”. Secondo la dottrina giuridica, il 5 per mille rappresenta un chiaro esempio disussidiarietà orizzontale. Questa formula fiscale garantisce, infatti, una forma di autonomia e di sovranità al contribuente, che può scegliere a chi destinare parte della ricchezza pubblica da lui prodotta.
Come scegliere di destinare il 5 per 1000
A) Scelta della finalità (Legge di Stabilità 2012)
Il contribuente può destinare il 5 per mille della propria imposta sul reddito, apponendo la propria firma nell’apposito riquadro, che figura nei modelli. In tal modo, il contribuente può decidere se supportare:
- associazioni di volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale e associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 460 del 1997;
- gli enti di ricerca scientifica e università;
- gli enti di ricerca sanitaria;
- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge;
- le attività sociali svolte dal comune di residenza;
- le attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
NB: È possibile esprimere una sola scelta di destinazione!!!
B) Scelta del soggetto (Organizzazioni, Enti, Associazioni)
Il contribuente, oltre a scegliere la finalità di destinazione apponendo la propria firma nel riquadro previsto, può scegliere il soggetto (organizzazione, ente, associazione) indicando il codice fiscale dello stesso.
C) Mancata scelta
Se il contribuente non dovesse dare alcuna indicazione (relativamente al proprio 5 per mille), la quota prevista rimarrà allo Stato.